Avvocati dello Sport

Avvocato che agisce come agente non ha diritto a compenso se non utilizza moduli federali

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  1. avvocatisport
     
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    Volevo segnalare a tutti i soci che, tre giorni fa, la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza in cui afferma che all'avvocato non spetta il corrispettivo per assistenza professionale ad un calciatore professionista in occasione della stipula di contratto di lavoro sportivo qualora il professionista non abbia redatto l'incarico utilizzando i moduli federali predisposti dalla FIGC.
    Gli estremi della sentenza sono: Cassazione Civile, Sez. III, n. 5216 del 17/03/2015
    Ritengo che alcune conclusioni della Suprema Corte non siano del tutto condivisibili
     
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  2. Salvatore Civale1
     
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    Sul tema segnalo l'articolo della collega e socia Federica Ongaro

    “Intermediari sportivi” e rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo: significativa pronuncia della Corte di Cassazione.

    A poco meno di tre settimane dall’entrata in vigore (time line prevista per il 1/4/2015) della nuova regolamentazione (studiata e voluta fortemente dal presidente in carica Joseph Blatter nonché approvata del comitato esecutivo FIFA in occasione della confederazione mondiale nel marzo 2014) che prevede di fatto la scomparsa della figura dell’agente sportivo dei calciatori mediante una sorta di “liberalizzazione della professione” (deregulation) e che vedrà pertanto diventare operativi i cosiddetti “intermediari sportivi”, la Corte di Cassazione italiana ha reso una pronuncia (n.5216 del 17/3/2015) alquanto significativa e dirimente sulla validità dei rapporti posti in essere nell'alveo dell'ordinamento sportivo tra i liberi professionisti (nella specie avvocati) e giocatori.

    La pronuncia è riconducibile ad una delle due ipotesi contemplate nell'attuale (seppur per poco ancora) art. 4 del regolamento FIFA e che espressamente prevede due eccezioni alla condicio sine qua non del possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di agente dei calciatori; se col regolamento di immediata e prossima vigenza verrà meno l'obbligo di ottenere una licenza per l'esercizio della professione (saranno sufficienti una buona reputazione e l'assenza di conflitti di interesse), tale articolo prevede (o prevedeva) al contrario che l'incarico di assistenza per la negoziazione di un contratto possa (o potesse) essere conferito dall'atleta ai propri genitori, fratelli o coniuge o ad un avvocato abilitato in conformità alle norme del paese in cui risulta domiciliato.
    Precisato doverosamente quanto sopra, si evidenzia che la sentenza richiamata è stata resa per dirimere una controversia sorta circa la legittimità dei compensi richiesti da un avvocato ad un giocatore suo assistito ed appare alquanto significativa anche per il futuro seppur riferita ad una vertenza soggiacente al regime regolamentare in via di esaurimento.

    L'orientamento sposato dalla Corte fornisce infatti importanti spunti di riflessione e alcune linee guida sull'interpretazione e la conseguente validità dei rapporti instauratisi sino ad ora ed instaurandi dal 1/4/2015 sulla scorta del principio di “deregulation” a cui la FIGC e le Federazioni delle altre nazioni sono chiamate a confacersi attraverso la ratifica del regolamento FIFA approvato nel marzo 2014, tra i “liberi professionisti” e i giocatori all'interno dell'ordinamento sportivo.
    I giudici di legittimità, confermando le pronunce rese sia in primo che in secondo grado rispettivamente dal Tribunale di Udine e della Corte di Appello di Trieste, hanno in particolare avuto modo di precisare che “il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il professionista sportivo e un agente iscritto nel relativo albo oppure tra lo sportivo e un iscritto all'albo degli avvocati - ma in ogni caso - il rapporto soggiace pur sempre al regolamento FIGC e l’incarico deve essere dunque, a pena di nullità, redatto sui moduli predisposti dalla Commissione”.

    Alla luce di detto principio, pertanto, se è pur vero che le federazioni nazionali nel processo di ratifica del nuovo regolamento FIFA non avranno ampio margine di manovra sotto il profilo sostanziale, stante anche la quasi generale assenza di una specifica legge statale nazionale che disciplini compiutamente la figura professionale dell'agente sportivo*, le stesse ben potrebbero tuttavia intervenire per inasprire alcuni aspetti meramente formali** così da delimitare e/o limitare alcune delle conseguenze, dai più ritenute amare, della deregulation*** e fare pertanto tesoro del principio espresso dalla Corte di Cassazione, in quanto: “Le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

    Ovviamente, quanto estrapolabile dalla predetta sentenza non deve rappresentare la panacea di tutti quei mali che secondo gli operatori del settore saranno causati dalla deregulation ma appare quanto meno un principio giuridico su cui riflettere, opinare ed eventualmente operare cum grano salis.

    Dott.ssa Federica Ongaro
    Sports Law Consultant
     
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1 replies since 20/3/2015, 11:12   153 views
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